Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Settori / Alimentare / Obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti

Obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che dal 5 aprile 2018 scatta l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 145/2017.

Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo (denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l’uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale). Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località e l’indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l’immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l’alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto.

L’obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. In questo modo vengono garantite una corretta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

“Il nostro impegno si rivolge alla tutela del consumatore – afferma il Vice Ministro Andrea Olivero – assicurando un’informazione piena che consenta di poter scegliere la qualità che si desidera. Sono certo che le nostre imprese agroalimentari sapranno cogliere appieno questa opportunità, andando incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento”.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF).

Fonte: Mipaaf

About Redazione aicq

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.